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} La pulizia delle scale e la manutenzione del giardino

La spesa per la manutenzione del giardino condominiale è una spesa che va divisa tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuno condomino, salva diversa disposizione da parte del regolamento di condominio.

Nel caso di appartamenti locati, l'inquilino è tenuto a rispettare il contratto di locazione e in genere la spesa per la manutenzione del giardino (taglio erba, potatura siepi, bagnature, ecc) è a carico dell'inquilino stesso ai sensi dell'art. 9, comma 1 della legge 392/78, trattandosi di un servizio comune che rientra tra gli oneri accessori. Sono invece a carico del proprietario, salvo disposizioni diverse nel contratto di locazione, le spese per la manutenzione straordinaria, come l'acquisto e la messa a dimora di nuove piante, la trasformazione del giardino in parcheggio o parco giochi per bimbi, ecc.).

Riportiamo una chiarificatrice sentenza del tribunale di Firenze del 03/05/1996, n. 758

In materia di ripartizione degli oneri condominiali tra locatore e conduttore, gli artt. 1123, Codice civile, e 63 disp. att. Codice civile, impongono l'obbligazione di contribuire alle spese condominiali al solo proprietario dell'immobile, e non all'eventuale conduttore di esso; … L'obbligazione di cui all'art. 9 è configurata chiaramente come avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal locatore: non solo infatti il pagamento deve avvenire a "richiesta" di questi ed il conduttore deve adempiervi "entro due mesi" dalla stessa (e con ciò il conduttore beneficia di una dilazione che non può ovviamente spettargli nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto, quale il condominio), ma soprattutto il mancato pagamento degli oneri accessori, se l'importo non pagato superi le due mensilità del canone, comporta ex art. 5, legge n. 392/78 la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione.

La spesa per la pulizia delle scale deve seguire i criteri dettati dall'art. 1124 del codice civile o i dettami del regolamento di condominio. In genere i regolamenti di condominio dispongono in allegato di una "tabella scale" stilata, molte volte, tenendo già conto dell'articolo 1124 e a cui si fa riferimento per la ripartizione delle spese per le scale.

Art. 1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale.

Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.


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