Nel
caso di appartamenti locati, l'inquilino è
tenuto a rispettare il contratto di locazione e
in genere la spesa per la manutenzione del giardino
(taglio erba, potatura siepi, bagnature, ecc) è
a carico dell'inquilino stesso ai sensi dell'art.
9, comma 1 della legge 392/78, trattandosi di un
servizio comune che rientra tra gli oneri accessori.
Sono invece a carico del proprietario, salvo disposizioni
diverse nel contratto di locazione, le spese per
la manutenzione straordinaria, come l'acquisto e
la messa a dimora di nuove piante, la trasformazione
del giardino in parcheggio o parco giochi per bimbi,
ecc.).
Riportiamo
una chiarificatrice sentenza del tribunale di Firenze
del 03/05/1996, n. 758
In
materia di ripartizione degli oneri condominiali
tra locatore e conduttore, gli artt. 1123, Codice
civile, e 63 disp. att. Codice civile, impongono
l'obbligazione di contribuire alle spese condominiali
al solo proprietario dell'immobile, e non all'eventuale
conduttore di esso; … L'obbligazione di cui
all'art. 9 è configurata chiaramente come
avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute
dal locatore: non solo infatti il pagamento deve
avvenire a "richiesta" di questi ed il
conduttore deve adempiervi "entro due mesi"
dalla stessa (e con ciò il conduttore beneficia
di una dilazione che non può ovviamente spettargli
nei confronti di un soggetto estraneo al rapporto,
quale il condominio), ma soprattutto il mancato
pagamento degli oneri accessori, se l'importo non
pagato superi le due mensilità del canone,
comporta ex art. 5, legge n. 392/78 la risoluzione
per inadempimento del contratto di locazione.
La spesa per la pulizia delle scale deve seguire
i criteri dettati dall'art. 1124 del codice civile
o i dettami del regolamento di condominio. In genere
i regolamenti di condominio dispongono in allegato
di una "tabella scale" stilata, molte
volte, tenendo già conto dell'articolo 1124
e a cui si fa riferimento per la ripartizione delle
spese per le scale.
Art.
1124. Manutenzione e ricostruzione delle scale.
Le
scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari
dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa
è ripartita tra essi, per metà in
ragione del valore dei singoli piani o porzioni
di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine
del concorso nella metà della spesa, che
è ripartita in ragione del valore, si considerano
come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte
o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprietà comune.