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CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO PRIMA CASA

A) Abitazioni
Per usufruire dell'agevolazione è necessario:
— Che la casa non sia considerata di lusso.
— Essere residenti nel Comune dove si trova la casa da comprare, oppure si dichiari al notaio, nel rogito, l'intenzione di ottenere la residenza entro 18 mesi dall'acquisto oppure, ancora, che la casa si trovi nel Comune in cui si lavora abitualmente.
Se l'acquirente è momentaneamente all'estero per lavoro, l'immobile deve trovarsi nel Comune ove ha sede o esercita l'attività il suo datore di lavoro. In caso l'acquirente sia emigrato all'estero la casa può essere ovunque in Italia.
— Non essere proprietari, nello stesso Comune, di altre case, e nemmeno se ne abbia una in usufrutto o in diritto d'uso e d'abitazione. Tuttavia se si possiedono altre case in altri Comuni, ma per nessuna di queste si è ottenuta l'agevolazione come "prima casa", è possibile fare richiesta per comprarne una con questa modalità.
Può usufruire delle agevolazioni anche il soggetto che possieda un'altra abitazione, pur se ubicata nello stesso comune, comprovando che questa non svolga la funzione di abitazione. (Corte di Cassazione, 18.7.96 n. 6476 - 3.2.98 n. 309).
— Che non si abbia in Italia, neppure per quote o in regime di comunione legale, diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altra abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali prima casa.

Può inoltre usufruire dell'agevolazione:

— Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduta una comprata da un'impresa prima del 22 maggio 1993 (data in cui è stata soppressa l'aliquota del 4% prevista per la vendita di abitazioni effettuate da costruttori ed è stata limitata alle sole ipotesi di acquisto della prima casa) con l'Iva al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993. In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell'immobile alienato era in regola con la normativa allora vigente sull'acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
— Chi ha fatto costruire in proprio, con contratto di appalto, la precedente prima casa da un'impresa anche prima del 22 maggio 1993. Alla data di consegna dell'immobile, il contribuente deve essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge per l'acquisto della prima casa.
— Chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982, data di entrata in vigore della "legge Formica" (168/82). Tale normativa ha introdotto nel sistema tributario italiano le agevolazioni prima casa con specifici benefici o con Iva ridotta. Unica condizione: la donazione deve avvenire entro un anno dal riacquisto.
— Chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o Iva dal singolo comproprietario per la propria quota.
— Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che non sia poi da considerare "di lusso".
— Chi vende una casa ereditata o avuta in donazione, a condizione che il defunto o il donatore l'abbia acquistata con i benefici prima casa. Il credito d'imposta si trasferisce agli eredi, va riportato nella denuncia di successione e incrementa l'imponibile da tassare.
— Chi acquista o rivende un immobile classificato come ufficio, ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione.
— Chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all'imposta di registro pagata per la permuta, riguardante due immobili, ma in modo proporzionale rispetto all'unico immobile interessato (vedi in "Come lo si determina").

B) Pertinenze
L' "agevolazione prima casa" comprende anche l'acquisto delle pertinenze dell'abitazione distinte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: box, posti auto, cantine, soffitte. L'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.


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