CONDIZIONI
PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI PER ACQUISTO PRIMA
CASA
A) Abitazioni
Per usufruire dell'agevolazione è necessario:
— Che la casa non sia considerata di lusso.
— Essere residenti nel Comune dove si trova
la casa da comprare, oppure si dichiari al notaio,
nel rogito, l'intenzione di ottenere la residenza
entro 18 mesi dall'acquisto oppure, ancora, che la
casa si trovi nel Comune in cui si lavora abitualmente.
Se l'acquirente è momentaneamente all'estero
per lavoro, l'immobile deve trovarsi nel Comune ove
ha sede o esercita l'attività il suo datore
di lavoro. In caso l'acquirente sia emigrato all'estero
la casa può essere ovunque in Italia.
— Non essere proprietari, nello stesso Comune,
di altre case, e nemmeno se ne abbia una in usufrutto
o in diritto d'uso e d'abitazione. Tuttavia se si
possiedono altre case in altri Comuni, ma per nessuna
di queste si è ottenuta l'agevolazione come
"prima casa", è possibile fare richiesta
per comprarne una con questa modalità.
Può usufruire delle agevolazioni anche il soggetto
che possieda un'altra abitazione, pur se ubicata nello
stesso comune, comprovando che questa non svolga la
funzione di abitazione. (Corte di Cassazione, 18.7.96
n. 6476 - 3.2.98 n. 309).
— Che non si abbia in Italia, neppure per quote
o in regime di comunione legale, diritti di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione su altra abitazione acquistata
con le agevolazioni fiscali prima casa.
Può inoltre usufruire dell'agevolazione:
—
Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduta una
comprata da un'impresa prima del 22 maggio 1993 (data
in cui è stata soppressa l'aliquota del 4%
prevista per la vendita di abitazioni effettuate da
costruttori ed è stata limitata alle sole ipotesi
di acquisto della prima casa) con l'Iva al 2% o 4%,
o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia,
anche prima del 30 dicembre 1993. In tali casi deve
dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione
dell'immobile alienato era in regola con la normativa
allora vigente sull'acquisto della prima casa e che
la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
— Chi ha fatto costruire in proprio, con contratto
di appalto, la precedente prima casa da un'impresa
anche prima del 22 maggio 1993. Alla data di consegna
dell'immobile, il contribuente deve essere stato in
possesso dei requisiti allora previsti dalla legge
per l'acquisto della prima casa.
— Chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato
una acquistata dopo il 24 aprile 1982, data di entrata
in vigore della "legge Formica" (168/82).
Tale normativa ha introdotto nel sistema tributario
italiano le agevolazioni prima casa con specifici
benefici o con Iva ridotta. Unica condizione: la donazione
deve avvenire entro un anno dal riacquisto.
— Chi acquista una prima casa in comproprietà,
fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro
o Iva dal singolo comproprietario per la propria quota.
— Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione
che non sia poi da considerare "di lusso".
— Chi vende una casa ereditata o avuta in donazione,
a condizione che il defunto o il donatore l'abbia
acquistata con i benefici prima casa. Il credito d'imposta
si trasferisce agli eredi, va riportato nella denuncia
di successione e incrementa l'imponibile da tassare.
— Chi acquista o rivende un immobile classificato
come ufficio, ma di fatto adibito a prima abitazione,
a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione.
— Chi ha dato in permuta una prima casa, in
cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va
calcolata non in base all'imposta di registro pagata
per la permuta, riguardante due immobili, ma in modo
proporzionale rispetto all'unico immobile interessato
(vedi in "Come lo si determina").
B) Pertinenze
L' "agevolazione prima casa" comprende anche
l'acquisto delle pertinenze dell'abitazione distinte
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: box, posti
auto, cantine, soffitte. L'agevolazione è ammessa
limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna
categoria.
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